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PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

COD: 1-2020-AF-LC-01#4843  |  Proc. N. 1/2020 - Lecco (9912)  |  Condividi
Descrizione beni
Omologazione piano del consumatore

Descrizione
Il Giudice Delegato visto il ricorso presentato dal Sig. PIERO MARCHIO (R.G. 1/2020), assistito dagli avv.ti Antonio Tomaino e Lelio Luigi De Zan, per l’omologazione del piano del consumatore depositato in data 1 dicembre 2020 successivamente modificato in data 29 marzo 2021; letta la relazione del gestore della crisi dott. Alfonso Rusconi; letta la memoria del creditore ipotecario MAIOR SPV s.r.l; rappresentato da PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a. e difesa dall’avv. Antonina Accardi, il quale si è opposto all’omologazione del piano; sentite le parti all’udienza del 22 settembre 2021; rilevato che, secondo quanto risulta dal piano e dalla relazione del gestore della crisi, il Sig. Marchio è debitore dell’importo complessivo di €124.196,78 di cui €87.000 nei confronti del creditore ipotecario MAIOR SPV a titolo di mutuo e €36.617,97 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti tributari; rilevato che il debitore ha proposto un piano per sistemare il proprio debito ipotecario nei confronti di MAIOR SPV che prevede il pagamento immediato del capitale e degli interessi scaduti alla data del deposito del ricorso per l’importo di €19.000 e il pagamento di ulteriori 76 rate dell’importo di €906 ciascuna, secondo il piano di ammortamento originario del mutuo, ad estinzione del debito residuo di €68.000; rilevato che per quanto riguarda il debito verso l’amministrazione finanziaria il piano prevede il pagamento del debito di €36.617,97 secondo i piani di rateizzazione convenuti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 92255 e n. 182769 dell’8 marzo 2021; rilevato che a garanzia della fattibilità del piano è previsto l’intervento del terzo “E’ Vita s.c.a.r.l.” che ha accordato un finanziamento di €19.000 per il rimborso immediato del debito scaduto verso MAIOR SPV, nonché l’intervento di un parente del debitore (Sig.ra Angela Cuffari) il quale si è impegnato, sottoscrivendo la proposta, a pagare una parte delle rate mensili di €906 dovute a MAIOR SPV (per €426 mensili) e integralmente le rate mensili dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo i richiamati piani di rateizzazione; rilevato che MAIOR SPV si oppone all’omologazione del piano sul rilievo che l’art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012 prevede che “la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, mentre nel caso di specie la proposta formulata dal debitore stabilisce il pagamento del credito vantato da MAIOR SPV “in circa 6 (sei) anni e 3 (tre) mesi (pur contemplando il pagamento iniziale di euro 19.000), con fortissima costrizione delle proprie ragioni creditorie di quest’ultima”; ritenuto che il rilievo del creditore ipotecario non sia pertinente in quanto l’introduzione nell’art. 8 della l. 3/2012 del nuovo comma 1-ter, ad opera del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha determinato una parziale modificazione del comma 4 dell’art. 8; osservato in particolare che la disposizione del comma 1-ter ora stabilisce che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore “possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”, cosicché laddove il piano assuma tale contenuto, non trova spazio il regime del comma 4, il quale può trovare applicazione esclusivamente quando il debitore non si avvalga della speciale facoltà accordata dalla nuova norma in riferimento al rimborso del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale; ritenuto che possa autorizzarsi il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data di deposito della proposta, quantificato in €19.000 e non contestato dal creditore ipotecario, in quanto il debitore ne ha proposto il pagamento immediato e senza dilazione; rilevato, inoltre, che il piano proposto dal debitore prevede l’integrale soddisfazione del credito di MAIOR SPV secondo l’originario piano di ammortamento del mutuo cosicché è certo che il credito dell’opponente sarà soddisfatto in base al piano “in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”, essenzialmente basata sulla vendita forzata dell’abitazione principale del debitore e quindi caratterizzata dai rischi normalmente associati alla collocazione sul mercato di un bene immobile sia quanto al prezzo di realizzo sia quanto alle tempistiche della vendita; ritenuto che sussistano, oltre alla qualità di consumatore del Sig. Marchio e una manifesta situazione di sovraindebitamento del proponente (cfr. il pignoramento immobiliare promosso da MAIOR SPV), i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis della l. 3/2012; ritenuta, in particolare, la sussistenza del requisito di cui all’art. 7, comma 2, lett. d-ter), atteso che non vi sono elementi per sostenere che il Sig. Marchio abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; rilevato a quest’ultimo proposito che, secondo quanto riferito dal gestore della crisi, la situazione di crisi del debitore è stata provocata esclusivamente dalla perdita del lavoro da parte del coniuge, circostanza che ha reso insostenibile il mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione, senza che siano ravvisabili spese voluttuarie che hanno aggravato l’esposizione debitoria; ritenuto che la fattibilità del piano sia ragionevolmente assicurata dall’intervento dei terzi che si sono impegnati a sostenere finanziariamente il debitore; visti gli artt. 7, 8 e 12-bis della l. 3/2012; P.Q.M. -omologa il piano presentato dal Sig. Marchio Piero con gli effetti di cui all’art. 12-ter della l. 3/2012; -autorizza il pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi derivante dal mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto della casa di abitazione e per l’effetto dispone il pagamento entro 15 giorni dell’importo di €19.000 in favore del creditore MAIOR SPV; -dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 12-bis, comma 3, della l. 3/2012 sul sito www.astebook.it. Si comunichi al dott. Alfonso Rusconi, al debitore presso gli avv.ti Antonio Tomaino e Lelio Luigi De Zan agli indirizzi: [email protected] - [email protected], nonché a MAIOR SPV presso l’avv. Antonina Accardi all’indirizzo pec: [email protected]. Milano-Lecco, 22/10/2021 Il Giudice Dott. Edmondo Tota
Informazioni procedura
Pubblicazione asta: 26/10/2021
Giudice: Dott. Edmondo Tota
Procedura: 1
Anno: 2020
Tribunale: Lecco
Tipo: OMOLOGAZIONE PIANO DEL CONSUMATORE
Gestore
Astebook S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 48
23891 Barzanò
Documentazione
Asta 9912
Prezzo base

0,00

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